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APPROVATA LA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES

Nell’ambito della Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) è stata introdotta la nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento c.d. “rottamazione-quinquies” con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti dall’omesso versamento di:

  • imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 (imposte dirette) nonché agli artt. 54-bis e 54-ter, DPR n. 633/72 (IVA);
  • contributi previdenziali INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada (limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio).

Inoltre possono essere definiti:

  • in caso di inefficacia della relativa definizione, i debiti riferiti ai carichi affidati all’Agente della riscossione oggetto delle precedenti 3 edizioni della definizione agevolata (“rottamazione”, “rottamazione-bis”, “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”);
  • i debiti per i quali al 30.9.2025 si è determinata l’inefficacia della definizione oggetto di “rottamazione-quater” e “riammissione alla rottamazione-quater”.

In particolare la “rottamazione-quinquies” consente di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio.

Per l’ammissione alla nuova definizione agevolata va presentata un’apposita domanda entro il 30.4.2026.

L’Agente della riscossione entro il 30.6.2026 comunica al soggetto interessato l’accoglimento o il diniego della domanda.

In caso di accoglimento, invierà una “Comunicazione delle somme dovute” riportante quanto dovuto, le singole rate e la relativa scadenza. Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento precompilati.

PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Quanto dovuto (somme a titolo di capitale e a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, con esclusione di sanzioni, interessi, somme aggiuntive e aggi) va versato alternativamente:

  • in unica soluzione, entro il 31.7.2026;
  • in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni), di pari importo (la singola rata non può essere inferiore a € 100). Va considerato che:
    – dall’1.8.2026 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo;
    – non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

Non è prevista la “tolleranza” di 5 giorni riconosciuta nelle precedenti “edizioni” della rottamazione.

Determina l’inefficacia della definizione agevolata l’omesso / insufficiente versamento:

  • dell’unica rata, in caso di scelta per il pagamento in unica soluzione;
  • di 2 rate, anche non consecutive;
  • dell’ultima rata.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle citate FAQ, in caso di richiesta di versamento rateale, il mancato / insufficiente pagamento di una delle rate (diversa dall’ultima) non determina la decadenza dalla definizione; infatti, “la legge consente al contribuente di rimanere in arretrato con una rata”. All’atto del pagamento della rata successiva a quella “saltata”, quanto versato ”andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata”.
Tale precisazione merita una particolare attenzione, anche considerando l’esempio proposto nelle citate FAQ, di seguito riportato. Infatti, se per effetto del mancato versamento di una rata al termine della rateazione rimane “scoperta” l’ultima rata, si determina l’inefficacia della definizione.

Esempio:

Un soggetto aderisce alla “rottamazione-quinquies” scegliendo la rateizzazione in 3 rate ed effettua il versamento della prima e della terza rata (la seconda non viene pagata).
La terza rata (ultima) viene imputata alla seconda e, di conseguenza, “dal punto di vista sostanziale” risulta non pagata l’ultima rata. Per effetto di ciò, si determina la decadenza dalla “rottamazione-quinquies”, con conseguente ripresa delle attività di recupero.

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