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Il Contributo Affitti per la riduzione del canone di locazione

Nell’ambito del DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, il Legislatore ha previsto il riconoscimento per il 2021 di un contributo a fondo perduto a favore dei locatori di immobili ad uso abitativo, ubicati in Comuni ad alta tensione abitativa, che costituisce l’abitazione principale del locatario, che riducono il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29.10.2020.

Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo di Euro 1.200 per singolo locatore.

Il contributo, come sopra accennato, può essere richiesto dai locatori di unità immobiliari ad uso abitativo, oggetto di rinegoziazione in diminuzione dei canoni relativi al 2021.

In caso di più locatori per il medesimo contratto, ciascun locatore deve presentare la domanda per richiedere il contributo per la propria quota.

Il contributo spetta a condizione che:

  • il contratto sia in essere al 29.10.2020 (sono ammessi al beneficio sia i contratti in regime ordinario sia i contratti in regime di cedolare secca);
  • l’immobile sia adibito ad uso abitativo, ossia il contratto risulti registrato con uno dei seguenti codici:
    – L1 locazione immobile ad uso abitativo;
    – L2 locazione agevolata immobile ad uso abitativo;
    – L3 locazione immobile ad uso abitativo (contratto assoggettato a IVA);
  • l’immobile sia ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa;
  • l’immobile costituisca l’abitazione principale del conduttore;
  • entro il 31.12.2021 sia comunicato all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione in diminuzione del canone, per tutto il 2021 o per parte di esso, tramite mod. RLI. La data della rinegoziazione non può essere anteriore al 25.12.2020.

La domanda va presentata dal 6.7.2021 al 6.9.2021.

Entro gli stessi termini, è possibile, “in caso di errore”, presentare una nuova domanda che sostituisce quella precedentemente trasmessa.

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