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LE NUOVE REGOLE DELLA FINANZIARIA 2024 PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI INPS: QUALE DECORRENZA?

Nell’ambito della Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024) il Legislatore ha apportato rilevanti novità in materia di compensazione dei crediti nel mod. F24 prevedendo:

  • l’obbligo, per i crediti INPS / INAIL, di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (art. 1, comma 94, lett. a);
  • che la compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo è possibile soltanto a decorrere da specifici momenti, differenziati a seconda del soggetto, datore di lavoro non agricolo / agricolo e soggetto iscritto all’IVS / Gestione separata INPS (art. 1, comma 97, lett. a);
  • l’esclusione dalla compensazione in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o di atti emessi dall’Agenzia delle Entrate affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti / non siano in essere provvedimenti di sospensione. L’esclusione non opera, e pertanto la compensazione rimane possibile, con riferimento ai crediti relativi a (art. 1, comma 94, lett. b e art. 4, comma 2, DL n. 39/2024):
    • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da Enti previdenziali (comprese le quote associative);
    • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro / committenti di prestazioni di co.co.co. ex art. 49, comma 2, lett. a), TUIR;
    • premi INAIL.

L’applicazione delle predette novità decorre dall’1.7.2024 ovvero è subordinata all’emanazione (alla data attuale non ancora avvenuta) di un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate / INPS / INAIL.

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