LE NUOVE SANZIONI APPLICABILI DALL’1.9.2024
Con la pubblicazione sulla G.U. 28.6.2024, n. 150 del D.Lgs. n. 87/2024, emanato in attuazione della Riforma fiscale, sono entrate in vigore le nuove disposizioni relative al sistema sanzionatorio tributario.
Nel complesso il Legislatore ha introdotto una riduzione delle sanzioni applicabili, in particolare, con riferimento alle seguenti fattispecie:
- omessa / tardiva / infedele dichiarazione;
- omessi / tardivi versamenti di imposte;
- compensazione crediti d’imposta inesistenti / non spettanti;
- omessa / infedele fatturazione;
- errata / indebita detrazione IVA a credito.
In particolare, con effetto dalle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024:
- si applica la sanzione amministrativa pari al 25% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile
- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà (dunque, 12,5%);
- salva l’applicazione del ravvedimento operoso, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 12,5% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (dunque, 0,83% per ogni giorno di ritardo sino al quattordicesimo giorno).
Si rimanda al decreto per tutte le altre novità.
DECORRENZA APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME SANZIONATORIO:
Il nuovo regime sanzionatorio amministrativo, come disposto espressamente dall’art. 5, D.Lgs. n. 87/2024, è applicabile alle violazioni commesse a decorrere dall’1.9.2024.
L’esclusione dell’operatività del c.d. “favor rei” impone la necessità di considerare un “doppio binario” in base al momento di commissione della violazione. Così, ad esempio:
- alle violazioni relative al versamento delle imposte derivanti dal mod. REDDITI / IRAP 2024 scaduto il 30.8.2024 è applicabile la “vecchia” disciplina (sanzione 30%). In caso di rateizzazione, alle violazioni relative alle rate in scadenza dall’1.9.2024, è applicabile la “nuova” disciplina (sanzione 25%);
- alle violazioni relative al versamento delle ritenute alla fonte operate a luglio e all’IVA relativa alla liquidazione di luglio / 2 trimestre scaduto il 20.8.2024, è applicabile la “vecchia” disciplina (sanzione 30%);
- alle violazioni relative al versamento delle ritenute alla fonte operate ad agosto e all’IVA relativa alla liquidazione di agosto scaduto il 16.9.2024, è applicabile la “nuova” disciplina (sanzione 25%);
- alle violazioni relative al mod. REDDITI / IRAP 2024 in scadenza il 31.10.2024, è applicabile la “nuova” disciplina;
- alle violazioni relative al mod. IVA 2024 scaduto il 30.4.2024, è applicabile la “vecchia” disciplina
