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OBBLIGO DI PEC PERSONALE PER AMMINISTRATORI DI SOCIETA’

Con l’art. 1, comma 860, Legge n. 207/2024, Finanziaria 2025, il Legislatore ha modificato l’art. 5, comma 1, DL n. 179/2012, estendendo agli amministratori di società l’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) da comunicare al Registro Imprese. Con la Nota 12.3.2025, n. 43836 il MiMiT ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della nuova disposizione. il Ministero precisa che:

  • sono ricomprese tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali, che svolgono un’attività imprenditoriale.
  • Impresa ed amministratore devono comunicare due diversi indirizzi PEC. Nel caso in cui sia stato comunicato lo stesso indirizzo PEC per impresa e amministratore, i soggetti interessati dovranno “regolarizzare” la situazione.
  • Il soggetto che ricopre l’incarico di amministratore per più società può scegliere di utilizzare un unico indirizzo PEC ovvero comunicare più indirizzi PEC “associati” alle diverse società di cui è amministratore.
  • In presenza di una pluralità di amministratori, va iscritto un diverso indirizzo PEC per ciascuno di essi.

Il Ministero ritiene opportuno provvedere alla comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori entro il 30.6.2025.

Pertanto si invitano tutti i soggetti che ricoprono l’incarico di amministratore o liquidatore in una o più società di persone o di capitali che non lo abbiano già fatto a dotarsi di un indirizzo PEC personale e di comunicarlo allo studio entro data 30/04/2025, così da permettere allo studio di espletare la pratica nei termini.

AGGIORNAMENTO

Con recente nota della Camera di Commercio, si segnala che rispetto alla nota prot. 43836 del 12 marzo scorso emanata dal MIMIT, la Camera – e tutto il sistema camerale riunito in Unioncamere:

  • ritiene che il domicilio digitale dell’amministratore/liquidatore possa coincidere con quello della società. Ciò, in considerazione del fatto che l’amministratore può eleggere il domicilio presso la sede sociale;
  • non riprende il termine del 30 giugno individuato dal MIMIT per la comunicazione da parte di società già esistenti, in quanto ritiene che un tale termine possa essere fissato soltanto per legge e che, quindi, ad oggi non sia sanzionabile la mancata comunicazione entro la data indicata.

Unioncamere auspica che la situazione possa essere presto risolta per via legislativa e concedendo alle imprese un congruo termine per l’eventuale adempimento.

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